Via libera a etichetta made in italy per il latte e i prodotti lattiero-caseari
Via libera all’indicazione di origine
obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari che pone finalmente
fine all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga
conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la
metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti
dall'estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta.
E’ quanto afferma il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nell’annunciare la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 del decreto “Indicazione dell'origine in
etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in
attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche
Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Un
provvedimento – sottolinea Moncalvo - fortemente sostenuto dalla Coldiretti che
rappresenta un importante segnale di cambiamento a livello nazionale e
comunitario. Il via libera - continua Moncalvo - risponde alle esigenze di
trasparenza degli italiani che secondo la consultazione pubblica online del
Ministero delle politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto
importante che l’etichetta riporti il Paese d’origine del latte fresco (95%) e
dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per
oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione.
Il provvedimento riguarda - sottolinea la Coldiretti - l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate - precisa la Coldiretti - le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
Il provvedimento riguarda - sottolinea la Coldiretti - l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate - precisa la Coldiretti - le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
Il provvedimento è scaturito dalla
guerra del latte scatenata lo scorso anno dalla Coldiretti contro le
speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un
sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i
consumatori. 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore
e capre possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte,
burro, formaggi e yogurt che – sottolinea la Coldiretti - è garantita da
livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli
realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati
conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 49 formaggi a
denominazione di origine realizzati sulla base di specifici disciplinari di
produzione. L’obbligo di indicare l’origine in etichetta - continua la
Coldiretti - salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di
formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati
perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche
di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a
livello nazionale.
Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.
Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.
L’obbligo di indicare in etichetta
l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la raccolta di un
milione di firme alla legge di iniziativa popolare ha portato all’approvazione
della legge n.204 del 3 agosto 2004. Da allora molti risultati sono stati
ottenuti anche in Europa ma - continua la Coldiretti - l’etichetta resta
anonima per circa 1/3 della spesa dai salumi ai succhi di frutta, dalla pasta
al latte a lunga conservazione, dal concentrato di pomodoro ai sughi pronti
fino alla carne di coniglio. Due prosciutti su tre venduti come italiani,
ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche un pacco di pasta su tre
è fatto con grano straniero senza indicazione in etichetta, come pure i succhi
di frutta o il concentrato di pomodoro dalla Cina i cui arrivi sono aumentati
del 379% nel 2015 per un totale di 67 milioni di chili, secondo la Coldiretti.
L’Italia sotto il pressing della Coldiretti ha fatto scattare il 7 giugno 2005
l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il
latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy
mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per
la passata di pomodoro. A livello comunitario - continua la Coldiretti - il
percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca
pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e
provenienza nell'ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il codice di
identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l'obbligo di
indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto.
Il prossimo passo - conclude la Coldiretti - è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano impiegato nella pasta condiviso dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea.
Il prossimo passo - conclude la Coldiretti - è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano impiegato nella pasta condiviso dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea.